Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 mar 2016
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) agli animali detenuti e selvatici; b) al materiale germinale; c) ai prodotti di origine animale; d) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, fatte salve le norme di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009; e) alle strutture, ai mezzi di trasporto, alle attrezzature e a tutte le altre vie di infezione e al materiale coinvolto o potenzialmente coinvolto nella diffusione delle malattie animali trasmissibili. 2.   Il presente regolamento si applica alle malattie trasmissibili, comprese le zoonosi, fatte salve le disposizioni di cui: a) alla decisione n. 1082/2013/UE; b) al regolamento (CE) n. 999/2001; c) alla direttiva 2003/99/CE; d) al regolamento (CE) n. 2160/2003.
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