Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 9 mar 2016
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a)
agli animali detenuti e selvatici;
b)
al materiale germinale;
c)
ai prodotti di origine animale;
d)
ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, fatte salve le norme di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009;
e)
alle strutture, ai mezzi di trasporto, alle attrezzature e a tutte le altre vie di infezione e al materiale coinvolto o potenzialmente coinvolto nella diffusione delle malattie animali trasmissibili.
2. Il presente regolamento si applica alle malattie trasmissibili, comprese le zoonosi, fatte salve le disposizioni di cui:
a)
alla decisione n. 1082/2013/UE;
b)
al regolamento (CE) n. 999/2001;
c)
alla direttiva 2003/99/CE;
d)
al regolamento (CE) n. 2160/2003.
Storico versioni
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