Art. 199
Misure degli Stati membri relativamente al rilascio in natura di animali acquatici
In vigore dal 9 mar 2016
Misure degli Stati membri relativamente al rilascio in natura di animali acquatici
Gli Stati membri possono prescrivere che gli animali acquatici possono essere rilasciati in natura solo se provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, che sia stato dichiarato indenne da malattia in conformità all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, per quanto riguarda una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), per cui la specie di animali acquatici da muovere è una specie elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dell'area in cui tali animali acquatici saranno rilasciati.
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