Art. 196 · Mortalità anormale o altri sintomi di malattie gravi

Art. 196

Mortalità anormale o altri sintomi di malattie gravi

In vigore dal 9 mar 2016
Mortalità anormale o altri sintomi di malattie gravi 1.   Gli operatori spostano animali acquatici da uno stabilimento di acquacoltura o dall'ambiente naturale in un altro stabilimento di acquacoltura o li rilasciano in natura solo se gli animali in questione: a) non mostrano sintomi di malattie; e b) provengono da uno stabilimento di acquacoltura o da un ambiente dove non sono presenti casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può, sulla base di una valutazione dei rischi, autorizzare i movimenti di animali acquatici o il loro rilascio in natura di cui al suddetto paragrafo, a condizione che gli animali acquatici in questione provengano da una parte dello stabilimento di acquacoltura o dell'ambiente naturale indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati i casi anormali di mortalità o altri sintomi di malattie. Se il movimento o il rilascio di cui al presente paragrafo devono essere effettuati in un altro Stato membro, è autorizzato dall'autorità competente solo se le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, se del caso, degli Stati membri di passaggio, hanno dato il loro consenso a tale movimento o rilascio.
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