Art. 195
Prescrizioni generali relative ai movimenti di animali di acquacoltura che passano attraverso Stati membri ma sono destinati all'esportazione dall'Unione verso paesi terzi o territori
In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni generali relative ai movimenti di animali di acquacoltura che passano attraverso Stati membri ma sono destinati all'esportazione dall'Unione verso paesi terzi o territori
Gli operatori provvedono affinché gli animali di acquacoltura destinati all'esportazione verso un paese terzo o territorio che passano attraverso il territorio di un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui agli .
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