Art. 191.tit_1 · Requisiti generali relativi ai movimenti di animali acquatici

Art. 191.tit_1

Requisiti generali relativi ai movimenti di animali acquatici

In vigore dal 9 mar 2016
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-191.tit_1