Art. 189
Delega di potere relativamente alla conservazione della documentazione
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere relativamente alla conservazione della documentazione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme che integrano le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli relativamente alle informazioni che gli operatori devono registrare in aggiunta a quelle di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1
2. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei seguenti elementi:
a)
i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento di acquacoltura o di trasporto;
b)
le specie e le categorie di animali acquatici detenuti nello stabilimento di acquacoltura interessato o che vengono trasportate verso o dallo stabilimento;
c)
il tipo di produzione dello stabilimento;
d)
le modalità specifiche di movimento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura o di stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie;
e)
il numero, il volume o il peso degli animali acquatici detenuti nello stabilimento o trasportati verso o da esso.
Storico versioni
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