Art. 186 · Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura

Art. 186

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura 1.   Gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura soggetti all'obbligo di registrazione a norma dell' o all'obbligo di riconoscimento a norma dell', paragrafo 1, conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni: a) le specie, le categorie e le quantità (numero, volume o peso) degli animali di acquacoltura presenti nei rispettivi stabilimenti; b) i movimenti degli animali di acquacoltura e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali in entrata e in uscita dallo stabilimento, con l'indicazione a seconda dei casi: i) del luogo di origine o di destinazione; ii) della data di tali movimenti; c) i certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico che devono accompagnare i movimenti di animali di acquacoltura in arrivo presso lo stabilimento di acquacoltura conformemente all' e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a) e c), e dell', paragrafo 2; d) la mortalità in ciascuna unità epidemiologica e altri problemi sanitari nello stabilimento di acquacoltura, se pertinenti in relazione al tipo di produzione; e) le misure di biosicurezza, la sorveglianza, i trattamenti, i risultati di prove e altre informazioni pertinenti, se del caso, per: i) le specie e le categorie e di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento; ii) il tipo di produzione dello stabilimento di acquacoltura; iii) il tipo e le dimensioni dello stabilimento di acquacoltura; f) i risultati delle visite di sanità animale richiesta conformemente all', paragrafo 1. La documentazione è conservata e aggiornata in formato cartaceo o elettronico. 2.   Gli stabilimenti di acquacoltura che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti possono essere esonerati dallo Stato membro interessato dall'obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), purché sia assicurata la tracciabilità. 3.   Gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 presso il loro stabilimento di acquacoltura interessato e: a) la conservano in modo che la tracciabilità dei luoghi di origine e di destinazione degli animali acquatici possa essere garantita; b) la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta; c) la conservano per un periodo di tempo minimo che deve essere stabilito dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni. In deroga all'obbligo stabilito al primo comma di conservare la documentazione presso il loro stabilimento interessato, ove non sia materialmente possibile conservare la documentazione presso tale stabilimento, essa è conservata presso l'ufficio da cui è gestita l'attività.
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