Art. 185 · Registro degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Art. 185

Registro degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

In vigore dal 9 mar 2016
Registro degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie 1.   Ciascuna autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un registro: a) di tutti gli stabilimenti di acquacoltura registrati a norma dell'; b) di tutti gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell', paragrafo 1; c) di tutti gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie riconosciuti a norma dell', paragrafo 1. 2.   Il registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e il numero di registrazione dello stabilimento in questione; b) l'ubicazione dello stabilimento di acquacoltura o, se del caso, del gruppo di stabilimenti di acquacoltura interessati; c) il tipo di produzione dello stabilimento; d) il sistema di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico dello stabilimento, se pertinente; e) le specie di animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento; f) informazioni aggiornate sullo stato sanitario dello stabilimento di acquacoltura registrato o, se del caso, del gruppo di stabilimenti per quanto riguarda le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d). 3.   Per gli stabilimenti riconosciuti a norma dell', paragrafo 1, l'autorità competente rende disponibili al pubblico, con mezzi elettronici, almeno le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), c), e) e f), del presente articolo, fatti salvi gli obblighi in materia di protezione dei dati. 4.   Ove opportuno e pertinente, l'autorità competente può combinare la registrazione di cui al paragrafo 1 con la registrazione per altri scopi. 5.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo: a) alle informazioni dettagliate pertinenti da riportare nel registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) alla messa a disposizione del pubblico di tale registro.
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