Art. 184
Riesame, sospensione e revoca del riconoscimento da parte dell'autorità competente
In vigore dal 9 mar 2016
Riesame, sospensione e revoca del riconoscimento da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente riesamina i riconoscimenti degli stabilimenti rilasciati a norma dell', paragrafo 1 a intervalli appropriati sulla base del relativo rischio.
2. Qualora rilevi gravi carenze in uno stabilimento per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, e l'operatore di tale stabilimento non sia in grado di fornire garanzie adeguate in merito all'eliminazione di tali carenze, l'autorità competente avvia le procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento.
L'autorità competente può tuttavia limitarsi a sospendere il riconoscimento di uno stabilimento, in luogo di revocarlo, se l'operatore è in grado di garantire che eliminerà tali carenze entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Il riconoscimento può essere concesso dopo la revoca o ripristinato dopo la sospensione a norma del paragrafo 2 solo se l'autorità competente accerta che lo stabilimento soddisfa integralmente tutte le prescrizioni del presente regolamento riguardanti tale tipo di stabilimento.
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