Art. 182
Portata del riconoscimento degli stabilimenti
In vigore dal 9 mar 2016
Portata del riconoscimento degli stabilimenti
Nei riconoscimenti di stabilimenti di acquacoltura o di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie rilasciati a norma dell', paragrafo 1, a seguito di una domanda presentata conformemente all', all', all', lettera a), o all', le autorità competenti precisano espressamente:
a)
i tipi di stabilimenti di acquacoltura di cui all', paragrafo 1, e all', lettera a), di gruppi di stabilimenti di acquacoltura di cui all' e di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie di cui all' e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), ai quali si applica il riconoscimento;
b)
le specie e le categorie di animali di acquacoltura alle quali si applica il riconoscimento.
Storico versioni
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