Art. 181
Concessione e condizioni per il riconoscimento e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Concessione e condizioni per il riconoscimento e atti delegati
1. Le autorità competenti rilasciano il riconoscimento per gli stabilimenti di acquacoltura di cui all', paragrafo 1, e all', lettera a), per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura di cui all' e per gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie di cui all' solo se tali stabilimenti:
a)
soddisfano, a seconda dei casi, le seguenti prescrizioni in relazione a:
i)
misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, tenuto conto delle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), e delle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 6;
ii)
le prescrizioni in materia di sorveglianza di cui all', se pertinente per il tipo di stabilimento interessato e il rischio connesso, all';
iii)
le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli articoli da 186 a 188 e a qualsiasi norma adottate ai sensi degli ;
b)
dispongono di strutture e attrezzature:
i)
adeguate per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di malattie a un livello accettabile, tenuto conto del tipo di stabilimento interessato;
ii)
di capacità adeguata per le specie, le categorie e il quantitativo (numero, volume o peso) di animali acquatici interessati;
c)
non presentano un rischio inaccettabile relativamente alla diffusione di malattie, tenuto conto delle misure di riduzione dei rischi in vigore;
d)
sono dotati di un sistema che consente all'operatore interessato di dimostrare all'autorità competente il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per quanto riguarda:
a)
le misure di quarantena, isolamento e le altre misure di biosicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i);
b)
la sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii);
c)
le strutture e le attrezzature di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Nello stabilire le norme da definire negli atti delegati che devono essere adottati in conformità al paragrafo 2, la Commissione basa tali norme sui seguenti elementi:
a)
i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento;
b)
le specie e le categorie di animali acquatici o di acquacoltura pertinenti ai fini del riconoscimento;
c)
il tipo di produzione interessato;
d)
le modalità specifiche di movimento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura e le specie e categorie di animali detenuti in tali stabilimenti.
Storico versioni
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