Art. 180 · Obbligo per gli operatori di fornire informazioni al fine di ottenere il riconoscimento

Art. 180

Obbligo per gli operatori di fornire informazioni al fine di ottenere il riconoscimento

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo per gli operatori di fornire informazioni al fine di ottenere il riconoscimento 1.   Gli operatori, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all', paragrafo 1, all', all', lettera a), e all', forniscono all'autorità competente le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'operatore interessato; b) l'ubicazione dello stabilimento interessato e una descrizione delle sue strutture; c) le specie, le categorie e le quantità (numero, volume o peso) di animali di acquacoltura pertinenti ai fini del riconoscimento che sono detenuti nello stabilimento; d) il tipo di stabilimento di acquacoltura; e) nei casi di riconoscimento di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura, i dettagli che dimostrino che il gruppo soddisfa le condizioni stabilite all'; f) altri aspetti delle modalità di funzionamento dello stabilimento di acquacoltura in questione utili per determinare l'eventuale rischio che esso comporta; g) il sistema di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico dello stabilimento; h) le misure di biosicurezza dello stabilimento. 2.   Gli operatori degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 informano in anticipo l'autorità competente in merito a: a) eventuali cambiamenti negli stabilimenti in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1; b) all'eventuale cessazione delle attività dell'operatore o dello stabilimento interessato. 3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento del loro stabilimento a norma del paragrafo 1, compresi i termini entro i quali tali informazioni devono essere fornite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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