Art. 179 · Riconoscimento di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Art. 179

Riconoscimento di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

In vigore dal 9 mar 2016
Riconoscimento di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie: a) provvedono affinché sia stato ottenuto il necessario riconoscimento conformemente all' del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (62); e b) chiedono all'autorità competente, conformemente all', paragrafo 1, il riconoscimento per la macellazione o il trattamento di animali acquatici a fini di controllo delle malattie conformemente all', paragrafo 1, lettera b), all', all', paragrafo 1, agli , e alle norme adottate ai sensi dell', dell', paragrafo 3 e dell', paragrafo 3.
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