Art. 176
Riconoscimento di determinati stabilimenti di acquacoltura e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Riconoscimento di determinati stabilimenti di acquacoltura e atti delegati
1. Gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti di acquacoltura chiedono all'autorità competente il riconoscimento conformemente all', paragrafo 1:
a)
stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura.
b)
altri stabilimenti di acquacoltura che comportano un rischio significativo a causa:
i)
delle specie, delle categorie e del numero di animali di acquacoltura ivi detenuti;
ii)
del tipo di stabilimento di acquacoltura interessato;
iii)
dei movimenti di animali di acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento di acquacoltura interessato.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di richiesta di riconoscimento gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti:
a)
stabilimenti di acquacoltura che producono una piccola quantità di animali di acquacoltura per il consumo umano:
i)
direttamente al consumatore finale; o
ii)
a stabilimenti locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale;
b)
stagni e altri impianti in cui la popolazione di animali acquatici è mantenuta unicamente a fini di pesca ricreativa tramite ripopolamento con animali di acquacoltura che sono confinati e non possono fuggire;
c)
stabilimenti di acquacoltura che detengono animali di acquacoltura a scopo ornamentale in strutture chiuse.
purché lo stabilimento in questione non presenti un rischio significativo.
3. A meno che non sia stata concessa una deroga conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli operatori avviano l'attività in uno stabilimento di acquacoltura di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo quando detto stabilimento sia stato riconosciuto conformemente all', paragrafo 1, e cessano tale attività in uno stabilimento di acquacoltura di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora:
a)
l'autorità competente revochi o sospenda il riconoscimento a norma dell', paragrafo 2; oppure
b)
in caso di riconoscimento condizionato rilasciato a norma dell', paragrafo 3, lo stabilimento di acquacoltura interessato non soddisfi le altre prescrizioni di cui all', paragrafo 4, e non ottenga un riconoscimento definitivo a norma dell', paragrafo 3.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' relativamente a:
a)
le deroghe all'obbligo per gli operatori di chiedere all'autorità competente il riconoscimento dei tipi di stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1, lettera a), relativamente ai tipi di stabilimenti diversi da quelli specificati ai punti i) e ii) del paragrafo2, lettera a), ove tali stabilimenti non comportino un rischio significativo;
b)
i tipi di stabilimenti di acquacoltura che devono essere riconosciuti conformemente al paragrafo 1, lettera b).
5. Nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 4, la Commissione basa tali atti sui seguenti criteri:
a)
le specie e le categorie di animali di acquacoltura detenuti in uno stabilimento di acquacoltura;
b)
il tipo di stabilimento di acquacoltura e il tipo di produzione; e
c)
le modalità specifiche di movimento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura interessato e le specie o categorie di animali di acquacoltura interessate.
6. Un operatore può chiedere il riconoscimento di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura purché siano rispettate le prescrizioni di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b).
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