Art. 174
Deroghe all'obbligo per gli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura
In vigore dal 9 mar 2016
Deroghe all'obbligo per gli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura
In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione alcuni stabilimenti di acquacoltura che comportano un rischio irrilevante, come previsto in un atto di esecuzione adottato conformemente all'.
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