Art. 173
Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda la registrazione degli stabilimenti di acquacoltura
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda la registrazione degli stabilimenti di acquacoltura
L'autorità competente registra:
a)
gli stabilimenti di acquacoltura nel registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui all', paragrafo 1, se l'operatore interessato ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all', paragrafo 1;
b)
i gruppi di stabilimenti di acquacoltura in tale registro, purché siano rispettati i criteri di cui all', paragrafo 4.
L'autorità competente assegna a ogni stabilimento o gruppo di stabilimenti di cui al presente articolo un numero di registrazione unico.
Storico versioni
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