Art. 173 · Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda la registrazione degli stabilimenti di acquacoltura

Art. 173

Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda la registrazione degli stabilimenti di acquacoltura

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda la registrazione degli stabilimenti di acquacoltura L'autorità competente registra: a) gli stabilimenti di acquacoltura nel registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui all', paragrafo 1, se l'operatore interessato ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all', paragrafo 1; b) i gruppi di stabilimenti di acquacoltura in tale registro, purché siano rispettati i criteri di cui all', paragrafo 4. L'autorità competente assegna a ogni stabilimento o gruppo di stabilimenti di cui al presente articolo un numero di registrazione unico.
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