Art. 171 · Misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate

Art. 171

Misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate

In vigore dal 9 mar 2016
Misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate Qualora una malattia diversa da quelle elencate comporti un rischio sanitario significativo per gli animali terrestri detenuti in uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure nazionali per lottare contro tale malattia e può limitare i movimenti di animali terrestri detenuti e di materiale germinale, purché tali misure: a) non ostacolino i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri; b) non vadano oltre quanto è appropriato e necessario per lottare contro la malattia in questione.
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