Art. 170
Misure nazionali relative al controllo delle malattie e ai movimenti di animali e di materiale germinale
In vigore dal 9 mar 2016
Misure nazionali relative al controllo delle malattie e ai movimenti di animali e di materiale germinale
1. Gli Stati membri restano liberi di adottare misure nazionali per il controllo delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d) e all', paragrafo 1, lettera e), relativamente ai movimenti all'interno dei rispettivi territori di animali terrestri e di materiale germinale di tali animali.
2. Tali misure nazionali:
a)
tengono conto delle norme sui movimenti di animali e di materiale germinale di cui ai capi 3 (articoli da 124 a 154), 4 () e 5 (articoli da 157 a 165) e non sono in contrasto con tali norme;
b)
non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri;
c)
non vanno oltre quanto è appropriato e necessario per prevenire l'introduzione e la diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere d) ed e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:429:oj#art-170