Art. 170 · Misure nazionali relative al controllo delle malattie e ai movimenti di animali e di materiale germinale

Art. 170

Misure nazionali relative al controllo delle malattie e ai movimenti di animali e di materiale germinale

In vigore dal 9 mar 2016
Misure nazionali relative al controllo delle malattie e ai movimenti di animali e di materiale germinale 1.   Gli Stati membri restano liberi di adottare misure nazionali per il controllo delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d) e all', paragrafo 1, lettera e), relativamente ai movimenti all'interno dei rispettivi territori di animali terrestri e di materiale germinale di tali animali. 2.   Tali misure nazionali: a) tengono conto delle norme sui movimenti di animali e di materiale germinale di cui ai capi 3 (articoli da 124 a 154), 4 () e 5 (articoli da 157 a 165) e non sono in contrasto con tali norme; b) non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri; c) non vanno oltre quanto è appropriato e necessario per prevenire l'introduzione e la diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere d) ed e).
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