Art. 168
Contenuto dei certificati sanitari, atti delegati e atti di esecuzione
In vigore dal 9 mar 2016
Contenuto dei certificati sanitari, atti delegati e atti di esecuzione
1. Il certificato sanitario per i prodotti di origine animale di cui all', paragrafo 1, contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
lo stabilimento o il luogo d'origine e lo stabilimento o il luogo di destinazione;
b)
una descrizione dei prodotti di origine animale interessati;
c)
il quantitativo di prodotti di origine animale;
d)
l'identificazione dei prodotti di origine animale, se prescritta dall', paragrafo 1, lettera h), o dalle norme adottate ai sensi dell', secondo comma, lettera a);
e)
le informazioni necessarie per dimostrare che i prodotti di origine animale soddisfano le prescrizioni in materia di restrizioni dei movimenti di cui all', paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 3.
2. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 può contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di certificati sanitari per i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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