Art. 167 · Obblighi degli operatori relativamente ai certificati sanitari e atti delegati

Art. 167

Obblighi degli operatori relativamente ai certificati sanitari e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori relativamente ai certificati sanitari e atti delegati 1.   Gli operatori spostano i seguenti prodotti di origine animale all'interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro solo se i prodotti in questione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente al paragrafo 3: a) prodotti di origine animale che: i) sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta alle misure di emergenza di cui alle norme adottate ai sensi dell'; ii) provengono da animali di specie soggette a tali misure di emergenza; b) prodotti di origine animale che: i) sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di controllo delle malattie conformemente all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, lettera f), punto ii), all', all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 1, all', all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera a), agli e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, degli , dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4 e dell', paragrafo 2; ii) provengono da animali di specie soggette a tali misure di controllo delle malattie. L'autorità competente può decidere che un certificato non deve essere rilasciato per i movimenti di prodotti di origine animale all'interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia dotato di un sistema alternativo che assicuri la tracciabilità della partita di prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti. 2.   Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 accompagni i prodotti di origine animale dal luogo di origine al luogo di destinazione. 3.   L'autorità competente, su richiesta dell'operatore interessato, rilascia un certificato sanitario per i movimenti di prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, purché siano stati rispettati i requisiti pertinenti di cui al presente articolo. 4.   Alla certificazione sanitaria dei movimenti di prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano gli e le norme adottate ai sensi degli e dell', paragrafo 4. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo e alle condizioni di tali deroghe relativamente ai movimenti di prodotti di origine animale che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa: a) dei tipi di prodotti di origine animale interessati; b) delle misure di riduzione dei rischi applicate ai prodotti di origine animale, che diminuiscono il rischio di diffusione delle malattie; c) dell'uso previsto dei prodotti di origine animale; d) del luogo di destinazione dei prodotti di origine animale.
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