Art. 166 · Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati

Art. 166

Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati 1.   Gli operatori adottano appropriate misure preventive per garantire che durante tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti di origine animale nell'Unione, tali prodotti non provochino la diffusione: a) delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di produzione, trasformazione o destinazione; b) delle malattie emergenti. 2.   Gli operatori provvedono affinché i prodotti di origine animale non provengano da stabilimenti o stabilimenti alimentari o non siano ottenuti da animali provenienti da stabilimenti sottoposti: a) alle misure di emergenza di cui agli o alle norme adottate ai sensi dell', tranne qualora queste ultime prevedano deroghe all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) a restrizioni dei movimenti applicabili agli animali terrestri detenuti e ai prodotti di origine animale, conformemente all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 1, lettera e), all', all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 1), all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, agli e all', paragrafi 2 e 3 e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, degli , dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 3, dell', dell', paragrafo 5 e dell', paragrafo 2, tranne qualora tali norme abbiano previsto deroghe a tali restrizioni dei movimenti. 3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo a prescrizioni dettagliate che integrano quelle di cui: a) al paragrafo 1 del presente articolo sulle misure di prevenzione, comprese le misure di riduzione del rischio, e b) al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo in relazione alle restrizioni dei movimenti di prodotti di origine animale. 4.   Nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 3, la Commissione basa tali atti sui seguenti elementi: a) le malattie elencate in questione di cui all', paragrafo 1, lettera d), e delle specie interessate; b) i rischi connessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-166