Art. 164 · Materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal materiale germinale del pollame

Art. 164

Materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal materiale germinale del pollame

In vigore dal 9 mar 2016
Materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal materiale germinale del pollame 1.   Gli operatori spostano in un altro Stato membro materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal materiale germinale del pollame solo se tale materiale non presenta un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), alle specie elencate presenti nel luogo di destinazione, tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di destinazione. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle prescrizioni in materia di sanità animale, alla certificazione sanitaria e agli obblighi di notifica per i movimenti di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal materiale germinale del pollame, tenuto conto dei seguenti fattori: a) le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), per le specie elencate interessate; b) le specie animali da cui è stato raccolto il materiale germinale e il tipo di materiale germinale; c) lo stato sanitario nei luoghi di origine e di destinazione; d) il tipo di raccolta, produzione, trasformazione e stoccaggio; e) altri fattori epidemiologici. 3.   Qualora la certificazione sanitaria e la notifica dei movimenti di materiale germinale siano richieste conformemente al paragrafo 2: a) a tale certificazione si applicano le norme di cui all', paragrafi da 1 a 5, all', paragrafi 1 e 2, e le norme adottate ai sensi dell', paragrafo 6, e dell', paragrafi da 3 a 5; b) alla notifica dei movimenti si applicano le norme di cui all', paragrafi 1, 2 e 4 e le norme adottate ai sensi dell', paragrafo 5.
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