Art. 163 · Notifica dei movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame

Art. 163

Notifica dei movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame

In vigore dal 9 mar 2016
Notifica dei movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame 1.   Gli operatori: a) informano in anticipo l'autorità competente del proprio Stato membro di origine dei movimenti previsti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame in un altro Stato membro nel caso in cui: i) il materiale germinale in questione debba essere accompagnato da un certificato sanitario conformemente all', paragrafi 1 o 2; ii) la notifica dei movimenti sia prevista conformemente agli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 5, lettera a), del presente articolo per il materiale germinale, tenuto conto del paragrafo 3 del presente articolo; b) forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine di notificare i movimenti di materiale germinale all'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione, prima delmovimento in questione e, ove possibile, mediante il sistema TRACES, qualsiasi movimento di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame conformemente alle norme adottate ai sensi dei paragrafi 5 e 6. 3.   Per la gestione delle notifiche gli Stati membri si affidano a regioni designate conformemente all', paragrafo 3. 4.   L', paragrafo 4 si applica alla notifica del materiale germinale da parte degli operatori. 5.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo: a) all'obbligo per gli operatori di notificare in anticipo i movimenti tra Stati membri di materiale germinale conformemente al paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente articolo qualora la tracciabilità di tali movimenti sia necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni di sanità animale per i movimenti di cui alle sezioni 1 e 2 (articoli da 157 a 160); b) alle informazioni necessarie per notificare i movimenti di materiale germinale di cui al paragrafo 1 del presente articolo; c) alle procedure di emergenza per la notifica dei movimenti di materiale germinale in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES. 6.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative: a) alla comunicazione delle informazioni relative ai movimenti di materiale germinale fornite dagli operatori all'autorità competente del loro Stato membro di origine conformemente al paragrafo 1; b) ai dettagli sulla notifica da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine allo Stato membro di destinazione dei movimenti di materiale germinale conformemente al paragrafo 2; c) ai termini per: i) la comunicazione delle informazioni necessarie di cui al paragrafo 1 da parte dell'operatore all'autorità competente dello Stato membro di origine; ii) la notifica da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine dei movimenti di materiale germinale di cui paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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