Art. 162
Contenuto dei certificati sanitari
In vigore dal 9 mar 2016
Contenuto dei certificati sanitari
1. Il certificato sanitario per il materiale germinale di cui all' contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
lo stabilimento di materiale germinale di origine e lo stabilimento o il luogo di destinazione;
b)
il tipo di materiale germinale e le specie di animali detenuti donatori;
c)
il volume o la quantità di materiale germinale;
d)
la marcatura del materiale germinale, se richiesta dall', paragrafo 1, e dalle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1;
e)
le informazioni necessarie per dimostrare che il materiale germinale della partita è conforme alle prescrizioni in materia di movimenti per le specie interessate di cui agli e alle norme adottate ai sensi dell'.
2. Il certificato sanitario per il materiale germinale di cui all' può contenere altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione.
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla certificazione sanitaria per i diversi tipi di materiale germinale e di diverse specie animali.
5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari per il materiale germinale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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