Art. 161
Obblighi degli operatori in materia di certificazione sanitaria per i movimenti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori in materia di certificazione sanitaria per i movimenti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame e atti delegati
1. Gli operatori spostano materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame in un altro Stato membro, solo se tali prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine in conformità al paragrafo 3;
2. Nei casi in cui il materiale germinale di animali detenuti è autorizzato a lasciare una zona sottoposta a:
a)
misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, lettera f), punto ii), agli , all', paragrafo 1, e all' e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, dell', dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 2,o
b)
misure di emergenza di cui agli e alle norme adottate ai sensi dell';
e il materiale germinale degli animali detenuti appartenga a specie soggette a tali misure di controllo delle malattie o di emergenza, gli operatori spostano tale materiale germinale all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro solo qualora tale materiale germinale sia accompagnato da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all', paragrafo 1, tranne qualora siano concesse deroghe all'obbligo di certificazione sanitaria conformemente alle norme citate nel presente comma.
L'autorità competente può decidere che tale certificato non deve essere rilasciato per i movimenti del materiale germinale all'interno dello Stato membro interessato qualora tale autorità competente ritenga che sia dotato di un sistema alternativo che assicuri la tracciabilità di tale partita di tale materiale germinale e quel materiale germinale sia conforme ai requisiti in materia di salute animale per tale movimento.
3. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 accompagni il materiale germinale dal luogo di origine al luogo di destinazione.
4. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per i movimenti di materiale germinale di cui al paragrafo 1, purché siano stati rispettati i requisiti pertinenti di cui alla parte IV, titolo I, capo 5.
5. Gli , e le norme adottate ai sensi degli e dell', paragrafo 4, si applicano alla certificazione sanitaria del materiale germinale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l', paragrafo 1, e le norme adottate ai sensi dell', paragrafo 3, si applicano all'autodichiarazione relativa ai movimenti di materiale germinale.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione ai movimenti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate a causa:
a)
della natura del materiale germinale interessato o delle specie di animali da cui proviene tale materiale;
b)
dei metodi di produzione e trasformazione utilizzati presso lo stabilimento di materiale germinale;
c)
dell'uso previsto del materiale germinale;
d)
delle misure alternative di riduzione dei rischi in vigore per il tipo e la categoria di materiale germinale e di stabilimento di materiale germinale;
e)
del luogo di destinazione del materiale germinale, quando il luogo di destinazione si trova nello stesso Stato membro del loro luogo di origine ma il materiale germinale passa attraverso un altro Stato membro per raggiungere il luogo di destinazione.
Storico versioni
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