Art. 160
Delega di potere relativamente ai movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere relativamente ai movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame di cui all', in cui si precisano:
a)
le norme per la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio del materiale germinale di tali animali detenuti in stabilimenti riconosciuti conformemente all', paragrafo 1, lettera a);
b)
le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all', paragrafo 1, lettera b) per gli animali detenuti da cui è stato raccolto il materiale germinale, e riguardo all'isolamento o alla quarantena di tali animali;
c)
le prove di laboratorio e di altro tipo che devono essere effettuate sugli animali detenuti donatori e sul materiale germinale;
d)
le prescrizioni in materia di sanità animale relative alla raccolta, alla produzione, alla trasformazione, allo stoccaggio o ad altre procedure e al trasporto di cui all', paragrafo 1, lettera c);
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame di cui all', in cui si precisano: le deroghe per gli operatori alle norme di cui all', tenuto conto dei rischi relativi a tale materiale germinale e delle eventuali misure di riduzione dei rischi in vigore.
Storico versioni
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