Art. 159
Obblighi degli operatori relativamente ai movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori relativamente ai movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame
1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di materiale germinale di pollame solo se tale materiale germinale soddisfa le seguenti condizioni:
a)
è stato raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti di materiale germinale riconosciuti a tal fine conformemente all', paragrafo 1, e all';
b)
è stato raccolto da animali donatori che soddisfano le necessarie prescrizioni in materia di sanità animale in modo da assicurare che il materiale germinale non diffonda malattie elencate;
c)
è stato raccolto, prodotto, trasformato, immagazzinato e trasportato in modo tale da garantire che non diffonda malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d).
2. Gli operatori non spostano materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame da uno stabilimento di materiale germinale soggetto a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie elencate in questione conformemente:
a)
all', paragrafo 1, lettere a), c) ed e), all', paragrafo 1, lettera f), punto ii), all', all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 1, e agli ;
b)
alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, degli , e dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 2; e
c)
alle misure di emergenza di cui agli e alle norme adottate ai sensi dell', tranne qualora siano previste deroghe nelle norme adottate ai sensi dell'.
Le restrizioni previste dal presente paragrafo non si applicano ai casi in cui il materiale germinale è stato raccolto prima dell'insorgere del focolaio in questione ed è stato conservato separatamente rispetto ad altro materiale germinale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:429:oj#art-159