Art. 157 · Prescrizioni generali relative ai movimenti di materiale germinale

Art. 157

Prescrizioni generali relative ai movimenti di materiale germinale

In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni generali relative ai movimenti di materiale germinale 1.   Gli operatori adottano misure preventive appropriate per garantire che i movimenti di materiale germinale non compromettano lo stato sanitario degli animali terrestri detenuti nel luogo di destinazione per quanto riguarda: a) le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d); b) le malattie emergenti. 2.   Gli operatori spostano dai loro stabilimenti e vi ricevono materiale germinale solo se il materiale in questione soddisfa le seguenti condizioni: a) proviene da stabilimenti che sono stati: i) inseriti dall'autorità competente nel registro degli stabilimenti conformemente all', primo comma, lettera a), e per i quali non sono state concesse deroghe dallo Stato membro di origine a norma dell'; ii) riconosciuti dall'autorità competente conformemente all', paragrafo 1, se un tale riconoscimento è prescritto dall', paragrafo 1, o dall'; b) soddisfa le prescrizioni in materia di tracciabilità previste all', paragrafo 1, e nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1. 3.   Gli operatori ottemperano alle prescrizioni di cui all' per il trasporto di materiale germinale di animali terrestri detenuti. 4.   In caso di materiale germinale che deve essere distrutto a fini di eradicazione delle malattie nel quadro di un programma di eradicazione di cui all', paragrafi 1 o 2, gli operatori spostano tale materiale da uno stabilimento in uno Stato membro a uno stabilimento in un altro Stato membro solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione autorizza esplicitamente il movimento in questione.
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