Art. 155
Animali selvatici terrestri
In vigore dal 9 mar 2016
Animali selvatici terrestri
1. Gli operatori spostano animali selvatici da un habitat in uno Stato membro a un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro solo qualora:
a)
i movimenti di animali selvatici in questione dal loro habitat siano effettuati in modo da non comportare un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), o di malattie emergenti lungo il tragitto o nel luogo di destinazione;
b)
gli animali selvatici non provengano da un habitat situato in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti riguardanti quella specie animale cui essi appartengono in seguito all'insorgere di una delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), o di una malattia emergente di cui all', paragrafo 2 e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b), dell', paragrafo 3, e dell', paragrafo 3, o alle misure di emergenza di cui agli e alle norme adottate ai sensi dell', tranne qualora siano concesse deroghe in base a tali norme;
c)
gli animali selvatici siano accompagnati da un certificato sanitario o da altri documenti nel caso in cui la certificazione sanitaria sia necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni di sanità animale per i movimenti previste alle lettere a) e b) del presente paragrafo e delle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettere c) e d);
d)
i movimenti siano notificati dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro di destinazione, qualora una certificazione sanitaria sia richiesta dalle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c); e
e)
l'autorità competente dello Stato membro d'origine e quella dello Stato membro di destinazione abbiano convenuto tale movimento.
2. Qualora la certificazione sanitaria sia richiesta dalle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), ai movimenti di animali selvatici terrestri si applicano le prescrizioni stabilite agli , all', paragrafi 1, 2 e 3, e all' e nelle norme adottate ai sensi degli e dell', paragrafo 4.
3. Qualora sia richiesta la notifica dei movimenti conformemente al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, ai movimenti di animali selvatici terrestri si applicano le prescrizioni stabilite agli e negli atti delegati di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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