Art. 154 · Delega di potere e atti di esecuzione relativamente alla notifica di movimenti da parte degli operatori e dell'autorità competente

Art. 154

Delega di potere e atti di esecuzione relativamente alla notifica di movimenti da parte degli operatori e dell'autorità competente

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere e atti di esecuzione relativamente alla notifica di movimenti da parte degli operatori e dell'autorità competente 1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo: a) all'obbligo per gli operatori di notificare in anticipo, conformemente all', i movimenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti per le specie o le categorie diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) di detto articolo, qualora la tracciabilità dei movimenti di tali specie o categorie sia necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni di sanità animale per i movimenti di cui alle sezioni da 1 a 6 (articoli da 124 a 142); b) alle informazioni necessarie per notificare i movimenti di animali terrestri detenuti di cui agli ; c) alle procedure di emergenza per la notifica dei movimenti di animali terrestri detenuti in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema Traces; d) alle prescrizioni relative alla designazione, da parte degli Stati membri, delle regioni che gestiscono le notifiche dei movimenti di cui all' paragrafo 3. 2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative: a) ai dettagli relativi alle notifiche dei movimenti di animali terrestri detenuti: i) da parte degli operatori all'autorità competente del loro Stato membro di origine conformemente all'; ii) da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine allo Stato membro di destinazione conformemente all'; b) i termini per: i) la comunicazione all'operatore delle informazioni necessarie di cui all' all'autorità competente dello Stato membro di origine; ii) la notifica, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, dei movimenti di animali terrestri detenuti conformemente all', paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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