Art. 146 · Delega di potere e atti di esecuzione relativamente al contenuto dei certificati sanitari

Art. 146

Delega di potere e atti di esecuzione relativamente al contenuto dei certificati sanitari

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere e atti di esecuzione relativamente al contenuto dei certificati sanitari 1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo: a) alle norme dettagliate sul contenuto dei certificati sanitari di cui all', paragrafo 1, per le diverse specie e categorie e di animali terrestri detenuti e per i tipi specifici di movimenti previsti nelle norme adottate ai sensi dell'; b) alle informazioni aggiuntive che devono figurare nel certificato sanitario di cui all', paragrafo 1. 2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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