Art. 143 · Obbligo per gli operatori di provvedere affinché gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario

Art. 143

Obbligo per gli operatori di provvedere affinché gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo per gli operatori di provvedere affinché gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario 1.   Gli operatori spostano in un altro Stato membro le seguenti specie e categorie di animali terrestri detenuti solo se gli animali in questione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine a norma dell', paragrafo 1: a) ungulati; b) pollame; c) animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati e dal pollame, destinati ad uno stabilimento confinato; d) animali terrestri detenuti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, se richiesto dagli atti delegati adottati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c). 2.   Nei casi in cui gli animali terrestri detenuti sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni di cui all', paragrafo 1, lettera f), punto ii), all' e all', paragrafo 1, e sono soggetti a misure di controllo delle malattie previste all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', o all' o nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, dell', dell', paragrafo 3, e dell', paragrafo 4,dell', paragrafo 3, o dell', e gli animali in questione appartengono a specie soggette a tali misure di controllo delle malattie, gli operatori spostano tali animali terrestri detenuti all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro solo qualora gli animali che devono essere mossi siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all', paragrafo 1. L'autorità competente interessata può decidere che tale certificato non deve essere rilasciato per i movimenti degli animali terrestri detenuti all'interno dello Stato membro in questione qualora tale autorità competente ritenga che sia dotato di un sistema alternativo che assicuri la tracciabilità di tale partita di animali e quegli animali siano conformi ai requisiti in materia di salute animale per tale movimento. 3.   Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per provvedere affinché il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo accompagni gli animali terrestri detenuti dal luogo di origine al luogo finale di destinazione, tranne qualora siano previste misure specifiche nelle norme adottate ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-143