Art. 141 · Competenze di esecuzione per l'adozione di norme temporanee per i movimenti di specie o categorie specifiche di animali terrestri detenuti

Art. 141

Competenze di esecuzione per l'adozione di norme temporanee per i movimenti di specie o categorie specifiche di animali terrestri detenuti

In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione per l'adozione di norme temporanee per i movimenti di specie o categorie specifiche di animali terrestri detenuti 1.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme temporanee per i movimenti di specie o categorie specifiche di animali terrestri detenuti, aggiuntive o alternative a quelle di cui al presente capo se: a) le prescrizioni in materia di movimenti previste all', all', paragrafo 1, agli , all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, e all' nonché nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 2, dell', dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4, e dell' non si stanno dimostrando efficaci per ridurre i rischi che i movimenti di tali animali comportano, oppure b) una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera d), sembri diffondersi malgrado le prescrizioni in materia di movimenti di cui alle sezioni da 1 a 6 (Articoli da 124 a 142). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a malattie che comportano un rischio di impatto molto forte e tenuto conto dei fattori di cui all', la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
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