Art. 140 · Delega di potere per quanto riguarda circhi, esposizioni, eventi sportivi, uso ricreativo, zoo, negozi di animali da compagnia, rifugi per animali e grossisti

Art. 140

Delega di potere per quanto riguarda circhi, esposizioni, eventi sportivi, uso ricreativo, zoo, negozi di animali da compagnia, rifugi per animali e grossisti

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere per quanto riguarda circhi, esposizioni, eventi sportivi, uso ricreativo, zoo, negozi di animali da compagnia, rifugi per animali e grossisti Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo: a) alle prescrizioni specifiche che integrano le norme di cui alle sezioni da 2 a 5 (articoli da 126 a 136) per i movimenti di animali terrestri detenuti destinati a: i) circhi, zoo, negozi di animali da compagnia, rifugi per animali e grossisti; ii) esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi; b) alle deroghe alle sezioni da 2 a 5 (articoli da 126 a 136), ad eccezione dell', paragrafo 1, lettere a), b) e c), e degli per i movimenti di animali terrestri detenuti di cui alla lettera a) del presente articolo.
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