Art. 14 · Delega di attività ufficiali da parte dell'autorità competente

Art. 14

Delega di attività ufficiali da parte dell'autorità competente

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di attività ufficiali da parte dell'autorità competente 1.   L'autorità competente può delegare una o più delle seguenti attività a veterinari non ufficiali: a) l'applicazione pratica di misure previste dai programmi di eradicazione di cui all'; b) il sostegno all'autorità competente nell'esecuzione della sorveglianza di cui all' o in relazione ai programmi di sorveglianza di cui all'; c) attività riguardanti: i) la sensibilizzazione, la preparazione e il controllo delle malattie di cui alla parte III, per quanto riguarda: — attività di campionamento e esecuzione di indagini e inchieste epidemiologiche nel contesto dell', dell', paragrafo 1, lettere da b) a g), dell', paragrafo 1 e degli nel caso di sospetta presenza di una malattia e degli eventuali atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma di tali articoli; — l'esecuzione di attività relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate all', all', paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), all', paragrafo 1, agli , all', paragrafi 1 e 2, e negli eventuali atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma di tali articoli; — l'esecuzione della vaccinazione di emergenza in conformità all'; ii) la registrazione, il riconoscimento, la tracciabilità e i movimenti di cui alla parte IV: iii) il rilascio e la compilazione dei documenti di identificazione per gli animali da compagnia di cui all', lettera c), all', paragrafo 2, lettera c), all'articolo249, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo250, paragrafo 2, lettera c); iv) l'applicazione e l'utilizzo dei mezzi di identificazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii). 2.   Gli Stati membri possono prevedere che persone fisiche o giuridiche siano autorizzate ad eseguire le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e alla lettera c), punti i), ii) e iv), per compiti specificamente identificati per cui tali persone abbiano conoscenze specifiche sufficienti. In tal caso, a dette persone si applicano il paragrafo 1 del presente articolo e le responsabilità previste dall'. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per quanto riguarda altre attività che possono essere delegate ai veterinari oltre a quelle di cui al paragrafo 1 e, se del caso, di stabilire le necessarie circostanze e condizioni per tale delega. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della natura di dette attività e delle pertinenti norme internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-14