Art. 139 · Deroghe relative all'uso ricreativo, gli eventi sportivi e culturali, il lavoro in prossimità delle frontiere e il pascolo

Art. 139

Deroghe relative all'uso ricreativo, gli eventi sportivi e culturali, il lavoro in prossimità delle frontiere e il pascolo

In vigore dal 9 mar 2016
Deroghe relative all'uso ricreativo, gli eventi sportivi e culturali, il lavoro in prossimità delle frontiere e il pascolo 1.   L'autorità competente del luogo di destinazione può concedere deroghe alle prescrizioni di cui alle sezioni da 2 a 5 (articoli da 126 a 136), fatta eccezione per l', paragrafo 1, lettere a) e b) e d), e per gli , per i movimenti tra Stati membri, all'interno dell'Unione, di animali terrestri detenuti qualora tali movimenti abbiano le seguenti finalità: a) uso ricreativo in prossimità delle frontiere; b) esposizioni nonché eventi sportivi, culturali ed eventi analoghi organizzati in prossimità delle frontiere; c) pascolo di animali terrestri detenuti in aree di pascolo condivise tra Stati membri; o d) lavoro effettuato in prossimità delle frontiere di Stati membri da animali terrestri detenuti. 2.   Le deroghe concesse dall'autorità competente del luogo di destinazione per i movimenti di animali terrestri detenuti ai fini indicati nel paragrafo 1 sono concordate tra gli Stati membri di origine e destinazione e sono adottate misure appropriate di riduzione dei rischi per garantire che tali movimenti non comportino un rischio significativo. 3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 2 informano la Commissione della concessione delle deroghe di cui al paragrafo 1. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme relative alla concessione di deroghe da parte dell'autorità competente del luogo di destinazione, che integrano le norme di cui al paragrafo 1.
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