Art. 135
Delega di potere relativamente alle operazioni di raccolta
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere relativamente alle operazioni di raccolta
La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo:
a)
alle norme specifiche relative alle operazioni di raccolta, quando sono in atto altre misure di riduzione dei rischi, in aggiunta a quelle di cui all', lettere b) e c);
b)
ai criteri in base ai quali gli Stati membri d'origine possono autorizzare che le operazioni di raccolta avvengano sui mezzi di trasporto, conformemente al secondo comma dell', paragrafo 2;
c)
al periodo di tempo che intercorre tra la partenza degli ungulati o del pollame detenuti dal loro stabilimento di origine e la loro partenza dal luogo dell'operazione di raccolta verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato all', lettera b);
d)
alle norme dettagliate in materia di misure di biosicurezza di cui all', lettera c).
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