Art. 131
Delega di potere in materia di movimenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere in materia di movimenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo:
a)
ai periodi di permanenza di cui all', lettera b);
b)
al periodo di tempo necessario per limitare l'introduzione negli stabilimenti, prima del movimento, di ungulati o pollame detenuti, come previsto all', lettera c);
c)
alle prescrizioni supplementari atte a garantire che gli ungulati e il pollame detenuti non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), come previsto all', lettera d);
d)
ad altre misure necessarie di riduzione dei rischi che integrano le prescrizioni di cui all'.
2. Nello stabilire le norme da definire negli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione basa tali norme sulle seguenti considerazioni:
a)
le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), pertinenti per le specie elencate o le categorie di ungulati o pollame detenuti da muovere;
b)
lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), negli stabilimenti, nei compartimenti, nelle zone e negli Stati membri di origine e di destinazione;
c)
il tipo di stabilimento interessato e il tipo di produzione nei luoghi di origine e di destinazione;
d)
il tipo di movimento interessato;
e)
le specie e le categorie di ungulati o pollame detenuti da muovere;
f)
l'età degli ungulati o del pollame detenuti da muovere;
g)
altri fattori epidemiologici.
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