Art. 130 · Movimenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti

Art. 130

Movimenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti

In vigore dal 9 mar 2016
Movimenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti Gli operatori spostano ungulati e pollame detenuti da uno stabilimento situato in uno Stato membro verso un altro Stato membro solo se gli animali in questione soddisfano le seguenti condizioni in rapporto alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d): a) alla data del movimento non presentano sintomi o segni clinici delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d); b) sono stati sottoposti a un periodo di permanenza appropriato a tali malattie elencate, tenuto conto delle specie e categorie di ungulati e pollame detenuti che saranno oggetto di movimento; c) nello stabilimento di origine non sono stati introdotti ungulati o pollame detenuti per un periodo di tempo appropriato a tali malattie elencate e alle specie e categorie di ungulati o pollame che saranno oggetto di movimento, quando una prescrizione in tal senso è stabilita nelle norme adottate ai sensi dell' o dell'; d) vi è la presunzione che essi non presentino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate nel luogo di destinazione, in base a: i) lo status sanitario relativo alle pertinenti malattie delle specie e categorie di ungulati o pollame mossi, tenendo conto dello status sanitario nel luogo di destinazione; ii) i risultati di esami di laboratorio o di altra natura necessari a fornire garanzie in relazione allo status sanitario richiesto per il movimento in questione; iii) l'applicazione della vaccinazione o di altre misure di prevenzione delle malattie o di riduzione dei rischi intese a limitare la diffusione della malattia pertinente nei luoghi di destinazione o di passaggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-130