Art. 13
Responsabilità degli Stati membri
In vigore dal 9 mar 2016
Responsabilità degli Stati membri
1. Al fine di garantire che l'autorità competente in materia di sanità animale abbia la capacità di adottare le misure necessarie e appropriate e di realizzare le attività richieste dal presente regolamento, ciascuno Stato membro assicura, al livello amministrativo appropriato, che l'autorità competente disponga di:
a)
personale qualificato, strutture, attrezzature, risorse finanziarie e un'organizzazione efficace che copra l'intero territorio dello Stato membro;
b)
accesso a laboratori con personale qualificato, strutture, attrezzature e risorse finanziarie per garantire la diagnosi rapida e precisa e la diagnosi differenziale delle malattie elencate e delle malattie emergenti;
c)
veterinari opportunamente formati coinvolti nella realizzazione delle attività di cui all'.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori e i professionisti degli animali ad acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia di sanità animale di cui all' mediante programmi ad hoc nei settori agricolo o dell'acquacoltura o tramite l'istruzione formale.
Storico versioni
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