Art. 128 · Divieto di movimento di animali terrestri detenuti ai fini dell'eradicazione di una malattia al di fuori del territorio di uno Stato membro

Art. 128

Divieto di movimento di animali terrestri detenuti ai fini dell'eradicazione di una malattia al di fuori del territorio di uno Stato membro

In vigore dal 9 mar 2016
Divieto di movimento di animali terrestri detenuti ai fini dell'eradicazione di una malattia al di fuori del territorio di uno Stato membro Gli operatori non spostano in un altro Stato membro gli animali terrestri detenuti destinati a essere macellati ai fini dell'eradicazione di una malattia nel quadro di un programma di eradicazione di cui all', paragrafi 1 o 2, a meno che lo Stato membro di destinazione e, qualora pertinente, lo Stato membro di passaggio autorizzino il movimento in anticipo.
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