Art. 127
Obblighi degli operatori nel luogo di destinazione
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori nel luogo di destinazione
1. Gli operatori di stabilimenti e macelli che ricevono da un altro Stato membro animali terrestri detenuti:
a)
verificano che:
i)
siano dotati di mezzi o metodi di identificazione previsti all', lettera a), all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 1, lettere a) e b), all', lettera a), all', lettera a), e nelle norme adottate ai sensi degli ;
ii)
siano presenti e correttamente compilati i documenti di identificazione previsti all', lettera b), all', paragrafo 1, lettera b) all', paragrafo 1, lettera c), e all', lettera b), nonché nelle norme adottate ai sensi degli ;
b)
verificano che siano presenti i certificati sanitari previsti all' e i nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) e c), o le autodichiarazioni previste all' e nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafi 3 e 4;
c)
informano l'autorità competente del luogo di destinazione, dopo aver verificato gli animali detenuti ricevuti, in merito a qualsiasi irregolarità riguardante:
i)
gli animali terrestri detenuti che hanno ricevuto;
ii)
i mezzi o i metodi di identificazione di cui alla lettera a), punto i);
iii)
i documenti di cui alla lettera a), punto ii), e alla lettera b).
2. Nel caso di un'irregolarità di cui al paragrafo 1, lettera c), l'operatore isola gli animali interessati fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente del luogo di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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