Art. 120 · Competenze di esecuzione per quanto riguarda la tracciabilità degli animali terrestri detenuti

Art. 120

Competenze di esecuzione per quanto riguarda la tracciabilità degli animali terrestri detenuti

In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione per quanto riguarda la tracciabilità degli animali terrestri detenuti 1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme: a) per l'accesso uniforme ai dati contenuti nelle banche dati informatizzate nonché le specifiche tecniche e le modalità di funzionamento delle medesime di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d); b) sulle condizioni e modalità tecniche per lo scambio di dati elettronici tra le banche dati informatizzate degli Stati membri e il riconoscimento della piena operatività dei sistemi di scambio di dati di cui all', paragrafo 1, lettera b). 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire norme: a) per l'applicazione uniforme del sistema di identificazione e registrazione di cui all', paragrafo 1, per le varie specie e categorie di animali terrestri detenuti, al fine di garantirne il buon funzionamento; b) per l'applicazione uniforme dell', paragrafo 5, lettera c), relativo agli organismi autorizzati o alle persone fisiche di cui all', paragrafo 5, e le condizioni per la loro designazione; c) per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure, i formati, la concezione e le modalità di funzionamento dei mezzi e metodi di identificazione, compresi: i) i termini per l'applicazione dei mezzi e metodi di identificazione; ii) la rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi e metodi di identificazione e i termini per tali operazioni; e iii) la configurazione del codice di identificazione; d) per quanto riguarda le specifiche tecniche, i formati e le modalità di funzionamento relativi ai documenti di identificazione e di trasporto di cui all', lettera b), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera c), all', lettera b), e all', lettera b); e) per l'accesso ai dati nelle bance dati informatizzate nonché per quanto riguarda le specifiche tecniche e le modalità di funzionamento delle medesimedi cui all', paragrafo 1, lettera e); f) per quanto riguarda i termini, gli obblighi e le procedure per la trasmissione di informazioni da parte degli operatori o di altre persone fisiche o giuridiche e per la registrazione degli animali terrestri detenuti nelle banche dati informatizzate; g) per quanto riguarda gli orientamenti e le procedure per l'identificazione elettronica di animali, qualora pertinente; h) per quanto riguarda l'applicazione pratica degli esoneri in materia di obblighi di identificazione e registrazione previsti nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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