Art. 12 · Responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali acquatici

Art. 12

Responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali acquatici

In vigore dal 9 mar 2016
Responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali acquatici 1.   Nell'esercizio delle loro attività rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento i veterinari: a) adottano tutte le misure opportune per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione delle malattie; b) si adoperano per garantire la tempestiva individuazione delle malattie attraverso una diagnosi corretta e una diagnosi differenziale per escludere o confermare una malattia; c) svolgono un ruolo attivo nei seguenti ambiti: i) sensibilizzazione riguardo alla sanità animale e all'interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana; ii) prevenzione delle malattie; iii) individuazione precoce e risposta rapida alle malattie; iv) sensibilizzazione sulla resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e sulle relative implicazioni; d) cooperano con l'autorità competente, gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia all'attuazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al presente regolamento. 2.   I professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività affidate ai veterinari a norma del presente regolamento in relazione agli animali acquatici, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale. In tal caso, il paragrafo 1 si applica a detti professionisti della sanità degli animali acquatici. 3.   I veterinari e i professionisti della sanità degli animali acquatici aggiornano e sviluppano le loro capacità professionali connesse ai settori di attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
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