Art. 119 · Delega di potere per quanto riguarda le deroghe alle prescrizioni in materia di tracciabilità

Art. 119

Delega di potere per quanto riguarda le deroghe alle prescrizioni in materia di tracciabilità

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere per quanto riguarda le deroghe alle prescrizioni in materia di tracciabilità 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle deroghe, per gli operatori, alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di cui agli : a) nel caso in cui uno o più degli elementi elencati all', paragrafo 3, non risultino necessari per ottemperare agli obblighi di cui all', paragrafo 4, lettere a) e b); e b) quando altre misure di tracciabilità adottate negli Stati membri garantiscono che il livello di tracciabilità degli animali in questione non sia compromesso, oltre che le misure transitorie necessarie per l'applicazione pratica di tali deroghe. 2.   Nello stabilire le norme da definire negli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione basa tali norme sulle seguenti considerazioni: a) le specie e le categorie di animali terrestri detenuti interessati; b) i rischi per tali animali terrestri detenuti; c) il numero di animali presenti nello stabilimento interessato; d) il tipo di produzione negli stabilimenti in cui sono detenuti tali animali terrestri; e) le modalità di movimento delle specie e categorie di animali terrestri detenuti interessati; f) considerazioni in merito alla protezione e alla conservazione delle specie di animali terrestri detenuti interessati; g) l'applicazione efficace degli altri elementi di tracciabilità del sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti di cui all', paragrafo 3.
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