Art. 117
Obblighi degli operatori in materia di identificazione degli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori in materia di identificazione degli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina
Gli operatori provvedono affinché gli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina rispettino, se richiesto dalle norme adottate ai sensi degli , le seguenti prescrizioni:
a)
essere identificati, singolarmente o in gruppi;
b)
essere accompagnati da documenti di identificazione, documenti di trasporto o altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali, a seconda delle specie animali interessate, correttamente compilati e aggiornati.
Storico versioni
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