Art. 117 · Obblighi degli operatori in materia di identificazione degli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina

Art. 117

Obblighi degli operatori in materia di identificazione degli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori in materia di identificazione degli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina Gli operatori provvedono affinché gli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina rispettino, se richiesto dalle norme adottate ai sensi degli , le seguenti prescrizioni: a) essere identificati, singolarmente o in gruppi; b) essere accompagnati da documenti di identificazione, documenti di trasporto o altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali, a seconda delle specie animali interessate, correttamente compilati e aggiornati.
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