Art. 115 · Obblighi degli operatori relativamente all'identificazione e la registrazione degli animali detenuti della specie suina

Art. 115

Obblighi degli operatori relativamente all'identificazione e la registrazione degli animali detenuti della specie suina

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori relativamente all'identificazione e la registrazione degli animali detenuti della specie suina Gli operatori che detengono animali della specie suina: a) provvedono affinché tali animali detenuti siano identificati ciascuno con un mezzo fisico di identificazione; b) provvedono affinché tali animali detenuti, in caso di movimento dallo stabilimento in cui sono detenuti all'interno dello Stato membro interessato, siano accompagnati da un documento di trasporto correttamente compilato basato sul modello elaborato dall'autorità competente in conformità all', paragrafo 1, lettera b); c) trasmettono le informazioni relativamente allo stabilimento in cui sono detenuti i suddetti animali alla base dati informatizzata di cui all', paragrafo 1.
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