Art. 113 · Obblighi degli operatori relativamente all'identificazione degli animali detenuti delle specie ovina e caprina

Art. 113

Obblighi degli operatori relativamente all'identificazione degli animali detenuti delle specie ovina e caprina

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori relativamente all'identificazione degli animali detenuti delle specie ovina e caprina 1.   Gli operatori che detengono animali delle specie ovina e caprina: a) provvedono affinché tali animali detenuti siano identificati ciascuno con un mezzo fisico di identificazione; b) provvedono affinché che tali animali detenuti, in caso di movimento dallo stabilimento in cui sono detenuti all'interno dello Stato membro interessato, siano accompagnati da un documento di trasporto correttamente compilato basato sul modello elaborato dall'autorità competente in conformità all'; c) trasmettono le informazioni sui movimenti di tali animali detenuti in entrata e in uscita dallo stabilimento dei suddetti animali detenuti alla base dati informatizzata di cui all', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri possono esonerare gli operatori dall'obbligo di garantire che, nei movimenti all'interno del loro territorio, gli animali detenuti delle specie ovina e caprina siano accompagnati da documenti di trasporto, purché: a) le informazioni contenute nel pertinente documento di trasporto siano inserite nella base dati informatizzata di cui all', paragrafo 1; b) il sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali detenuti delle specie ovina e caprina offra un livello di tracciabilità equivalente a quello dei documenti di trasporto.
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