Art. 111
Disponibilità al pubblico delle informazioni sui mezzi di identificazione
In vigore dal 9 mar 2016
Disponibilità al pubblico delle informazioni sui mezzi di identificazione
Ciascuna autorità competente informa la Commissione e mette a disposizione del pubblico informazioni riguardanti:
a)
i punti di contatto per le basi dati informatizzate istituite dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 1;
b)
le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di identificazione, dei documenti di trasporto e degli altri documenti conformemente all', tenuto conto dell', paragrafo 5, lettera c);
c)
i mezzi di identificazione da utilizzare per ciascuna specie e categoria di animali terrestri detenuti conformemente all', lettera a), all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 1, all', lettera a), all', lettera a), e alle norme adottate ai sensi degli ;
d)
il formato prescritto per il rilascio dei documenti di identificazione e degli altri documenti di cui all'.
Storico versioni
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