Art. 111 · Disponibilità al pubblico delle informazioni sui mezzi di identificazione

Art. 111

Disponibilità al pubblico delle informazioni sui mezzi di identificazione

In vigore dal 9 mar 2016
Disponibilità al pubblico delle informazioni sui mezzi di identificazione Ciascuna autorità competente informa la Commissione e mette a disposizione del pubblico informazioni riguardanti: a) i punti di contatto per le basi dati informatizzate istituite dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 1; b) le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di identificazione, dei documenti di trasporto e degli altri documenti conformemente all', tenuto conto dell', paragrafo 5, lettera c); c) i mezzi di identificazione da utilizzare per ciascuna specie e categoria di animali terrestri detenuti conformemente all', lettera a), all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 1, all', lettera a), all', lettera a), e alle norme adottate ai sensi degli ; d) il formato prescritto per il rilascio dei documenti di identificazione e degli altri documenti di cui all'.
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