Art. 110
Obblighi dell'autorità competente relativamente ai documenti di identificazione, i documenti di trasporto e gli altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri detenuti
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi dell'autorità competente relativamente ai documenti di identificazione, i documenti di trasporto e gli altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri detenuti
1. Ciascuna autorità competente:
a)
rilascia i documenti di identificazione relativamente agli animali terrestri detenuti laddove tali documenti siano richiesti dall', paragrafo 1, lettera c), dall', lettera b), e dalle norme adottate ai sensi degli ;
b)
rilascia i documenti relativamente all'identificazione dei bovini come prescritto dall', lettera b), a meno che gli Stati membri non scambino dati elettronici tra loro nell'ambito di un sistema di scambio elettronico a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività di tale sistema;
c)
elabora i modelli dei documenti di trasporto e degli altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri detenuti se prescritto dall', paragrafo 1, lettera b), dall', lettera b), dall', lettera b), e dalle norme adottate ai sensi degli .
2. Il paragrafo 1, lettera b), non impedisce agli Stati membri di adottare norme nazionali in materia di rilascio dei passaporti per gli animali non destinati al movimento tra Stati membri.
Storico versioni
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